VALORE CONTROVERSIA – ISCRIZIONE RUOLO – CONTRIBUTO UNIFICATO -MAGGIORE SOMMA.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con Sentenza n. 6053 del 11/03/2013 ha dato una svolta al proprio precedente orientamento in materia tributaria (Cfr. Cass. Civ. N. 9432/2012).
Infatti, la Cassazione con questa sentenza ha accolto il ricorso dell’ufficio recupero credito presso il Giudice di Pace di Fermo avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche.
I fatti: un Avvocato in un procedimento giudiziale, nell’atto introduttivo del giudizio aveva indicato, quale valore della controversia, l’importo di Euro 501,78 e aveva aggiunto la solita formula “…o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
Secondo la Suprema Corte in ogni controversia che abbia ad oggetto tributi, l’ufficio impositore non è tenuto alle indicazioni formali fornite dal contribuente ed è legittimato a procedere ad una valutazione nel merito autonoma sui profili sostanziali dell’atto.
Pertanto, quando l’attore nell’atto ha determinato il valore della controversia indicando “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” manifestando così ragionevole incertezza sull’ammontare della richiesta, la domanda ai sensi dell’art. 14 c.p.c. si presume di valore uguale alla competenza del giudice adito.
Prosegue la Corte di Cassazione che, in questi casi, l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro e non sul valore indicato dall’attore.
E’ chiaro che dopo questa pronuncia molti uffici dei Giudici di Pace richiederanno agli Avvocati di integrare il contributo unificato.
Ad avviso di chi scrive sarebbe probabilmente possibile bypassare questo problema integrando l’atto introduttivo del giudizio con la seguente dicitura “…il tutto il tutto entro la competenza del Giudice adito da ricomprendersi agli effetti della legge sul contributo unificato nella fascia di cui all’art. 13 lettera …. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”, dimostrando in tal modo di limitare il valore della controversia entro il limite massimo di quella fascia.