MATRIMONIO – ERRORE SU IDENTITA’ SESSUALE DEL CONIUGE – NULLITA’ -  ART. 122/II C.C. e ART. 2 COST. -  SUSSISTE.

Il Tribunale di Milano con Sentenza del 13/02/2013 ha dichiarato la nullità il matrimonio contratto dai coniugi a causa dell’omosessualità del marito, taciuta alla moglie.
I Fatti: la coppia prima del matrimonio si era frequentata per pochi mesi e aveva avuto solo manifestazioni reciproche di affetto, senza però mai giungere a rapporti sessuali completi.
Successivamente al matrimonio il marito aveva confessato alla moglie di aver intrattenuto, sia prima del matrimonio che durante il matrimonio, solo rapporti sessuali con persone di sesso maschile, prendendo coscienza che, nonostante l’affetto della moglie, la sua realtà non poteva cambiare e che pertanto era omosessuale.
La moglie chiariva in giudizio che quando ebbe a conoscere il marito il suo desiderio era quello di poter avere con lui un rapporto coniugale, di mettere su famiglia e poter avere con lui dei figli.
La moglie spiegava inoltre che non avrebbe mai contratto matrimonio se il marito non le avesse nascosto la sua condizione di omosessuale.
Pertanto il Tribunale di Milano ha accertato in giudizio che il consenso al matrimonio da parte della moglie era stato dato per effetto di errore sull’identità sessuale del marito, che aveva taciuto alla moglie la propria irreversibile inclinazione sessuale verso persone del suo stesso sesso.
Infatti, risultava provato in giudizio come ammesso in interrogatorio formale dal marito che la moglie se avesse conosciuto il suo orientamento sessuale non lo avrebbe mai sposato e che una volta appresa l’omosessualità di lui la stessa aveva immediatamente interrotto non solo la frequentazione ma ogni tipo di rapporto con il coniuge.
Il Tribunale nella Sentenza in commento richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. Sez. III N. 13547/2009) che definisce la sessualità come diritto inviolabile della persona ex art. 2 Cost. e come modus vivendi essenziale per lo sviluppo della persona, richiamando anche la Corte Costituzionale che con sentenza n. 561/1987 ha definito la sessualità come uno degli modi essenziali di espressione della persona umana.
Pertanto l’errore è essenziale e non riguarda tanto l’omosessualità del marito, quanto l’incapacità di quest’ultimo di garantire lo svolgimento della vita matrimoniale, quale luogo di espressione della sessualità, sia come valore che come bene funzionale alla procreazione.
L’errore nel caso di specie non è inquadrabile nell’art. 122, terzo comma n. 1 c.c., come una malattia o anomalia o deviazione sessuale del marito.
Tacere l’identità sessuale determina una falsa rappresentazione della realtà che incide sul consenso prestato dal coniuge indotto in errore.
Il matrimonio contratto dai coniugi è stato pertanto dichiarato nullo dal tribunale di Milano sulla base dell’art. 122/II c.c. perché il consenso è stato dato per effetto dell’errore indotto nell’aver il convenuto taciuto la sua inclinazione, il suo orientamento, il suo comportamento che ne definivano l’identità sessuale.

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