INSIDIA STRADALE – SINISTRO – RESPONSABILITA’ – FATTO ILLECITO – ART. 2043 C.C. – ANAS – COLPA – SUSSISTE.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III con Sentenza n. 907 del 16/01/2013 ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia ritenendo la corresponsabilità col danneggiato di Anas quale soggetto tenuto o che comunque avrebbe dovuto curare la manutenzione della strada.
I Fatti: un ragazzo diciannovenne aveva in primo grado convenuto innanzi al Tribunale di Brescia l’Anas per ottenere il ristoro dei danni subiti. Infatti, mentre percorreva una rotatoria l’autovettura da lui condotta sbandando andava ad urtare il guardrail in pessimo stato di manutenzione, e, a causa dell’urto le lamiere della protezione stradale si posizionavano nel vano motore della vettura e si conficcavano nelle gambe del conducente che, a seguito del sinistro, era costretto a subire l’amputazione di entrambi gli arti.
Anas chiamava in causa il Comune di Presceglie sostenendo che all’epoca dei fatti aveva dismesso la manutenzione del tratto stradale e l’aveva riconsegnata al Comune stesso.
Il Tribunale in primo grado pur riconoscendo prescritto il diritto dell’attore nei confronti del Comune di Presceglie, riconosceva che l’evento dannoso era ascrivibile nella misura di due terzi alla condotta di guida del danneggiato e per el restante terzo (quantificato in Euro 220.000,00) condannava Anas al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Anas proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello confermando la ripartizione di responsabilità tra il danneggiato e Anas e condannava quest’ultima a risarcire anche il danno patrimoniale non liquidato in primo grado.
Per la Corte di Cassazione l’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito ma è solo una figura sintomatica dell’evento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che in virtù del principio del neminem leadere è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. all’insidia trabocchetto.
La norma di riferimento ai fini della responsabilità rimane sempre l’art. 2043 c.c. e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento sull’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto è invece nella realtà accaduto, poiché il guardrail tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell’urto è penetrato come una lama nell’autovettura tagliando entrambe le gambe del guidatore.
La Cassazione afferma che il punto su cui si fonda la ratio decidendi della sentenza impugnata è che il guardrail era stato posizionato da Anas e che la manutenzione della rotonda e del guardrail era sempre stata curata da Anas anche dopo l’incidente de quo.
Pertanto, stante tale ricostruzione fattuale la Corte di Cassazione ha confermato quanto previsto dalla Corte di merito ed ha ritenuto sussistere la responsabilità di Anas, tenuta alla manutenzione ex art. 2043 c.c., sotto il profilo dell’insidia stradale.