CONDOMINO – RESPONABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA – 2051 C.C. NON SUSSISTE
La Corte di Cassazione, Sez. II, con Sentenza del 06/02/13 n. 2840 ha ritenuto non sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia del Condominio.
Infatti, secondo la Suprema Corte risponde il proprietario, senza alcuna compartecipazione del Condominio, per i danni derivanti da difetti originari di progettazione o di esecuzione del lastrico solare, soprattutto se tollerati.
I Fatti: il proprietario di una unità immobiliare posta all’ultimo piano di un condominio sotto il lastrico solare chiedeva la condanna del Condominio ad eliminare il dissesto delle strutture del proprio appartamento, a dire del proprietario provocate dalla mancata manutenzione del lastrico o, comunque, chiedeva la rifusione delle spese sostenute a questo fine, oltre al risarcimento dei danni per mancato utilizzo dell’immobile.
Il proprietario in entrambe le fasi di merito ha ottenuto pronunce favorevoli ma la Cassazione ha ribaltato le sentenze di merito, accogliendo il ricorso presentato dal Condominio.
La Suprema Corte ha evidenziato che i Giudici d’appello, nel condannare il Condominio a sostenere la spesa necessaria per il rifacimento della parte esterna delle mura perimetrali e del lastrico solare, non hanno tenuto conto dell’origine e natura delle cause dei danni.
Anzi, secondo la Suprema Corte la Corte d’Appello ha deciso senza in concreto accertare le reali cause dei danni, ossia non ha stabilito se fossero riconducibili anche a vizi costruttivi.
Per la Cassazione proprio l’accertamento delle cause dei danni determina l’attribuzione dell’onere economico.
Infatti, la Corte precisa che per i vizi riconducibili a vetustà e a deterioramento per difetto di manutenzione del lastrico solare trova applicazione l’articolo 1126 c.c. che regola la ripartizione delle spese di riparazione fra i condomini.
Pertanto la relativa responsabilità ex art. 2051 c.c. in ordine alla mancata eliminazione della causa del danno fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, senza alcuna compartecipazione del Condominio.